Uno dei principali rischi e pericoli che interessano gli ambienti lavorativi come fabbriche, magazzini e centri produttivi sono gli incendi, che costituiscono anche una delle maggiori cause di danneggiamenti e lesioni alle persone. Ogni anno sono migliaia gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco per incendi divampanti nelle aziende, spesso causati da errori umani. Ogni datore di lavoro deve garantire l’incolumità dei lavoratori e anche la conservazione e la salvaguardia dei beni aziendali tramite il corso antincendio. La prevenzione e una buona formazione del personale addetto è fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori e degli investimenti materiali. 

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sui corsi di formazione antincendio. 

corso antincendio

Quando è obbligatorio il corso antincendio

La disciplina sui corsi antincendio ha subito dei recenti aggiornamenti. Fino al 2021 le normative di riferimento erano il DM del 10 marzo 1998 e il D.Lgs.81/08. A settembre del 2021 è stato approvato un nuovo Decreto Ministeriale sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che entrerà in vigore alla fine del 2022, e in cui vengono introdotte alcune novità inerenti ai soggetti formatori, all’obbligo di aggiornamento e il campo di applicazione. 

Attualmente la normativa vigente stabilisce che il datore di lavoro è obbligato a garantire un’adeguata formazione ai propri lavoratori in relazione al ruolo ricoperto. Il corso di formazione antincendio è obbligatorio per tutte le attività che hanno almeno un dipendente o collaboratore (socio lavoratore, tirocinante, dipendente con contratto temporaneo).

In particolare, il datore di lavoro o il dirigente devono designare una o più figure che ricoprano il ruolo di addetto antincendio (è possibile che il ruolo venga ricoperto anche dal datore di lavoro stesso, se l’azienda ha un massimo di 5 impiegati), il quale avrà il compito di attuare le misure antincendio e non può rifiutare la nomina e meno che non dimostri delle evidenti limitazioni fisiche.

L’addetto antincendio è, dunque, colui che ha il dovere di:

  • mettere in atto le adeguate misure di sicurezza e di prevenzione degli incendi;
  • gestire lo stato di emergenza correlata al rischio incendio.

Il numero di addetti antincendio non viene indicato in nessuna disposizione di legge. Il titolare dell’attività è tenuto a definire il numero minimo di presenze in contemporanea. Il numero viene scelto spesso il relazione a elementi come dimensioni dell’azienda, tipologia di lavoro, rischio effettivo, orario e turni di lavoro…ecc. Inoltre è fondamentale prendere in considerazione anche i normali periodi di ferie/riposo del personale e formare il sufficiente numero di lavoratori, da utilizzare in caso di necessità. 

Tipi di corso antincendio e durata

Quale tipologia di corso scegliere?

La normativa stabilisce che gli addetti antincendio devono svolgere un corso di formazione specifico in relazione alla tipologia dell’attività , al livello di rischio e agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Il datore di lavoro individua il livello di rischio incendio in cui la propria azienda rientra, secondo i criteri presenti nel DM del 10 marzo 1998

Il corso antincendio è suddiviso in 3 livelli:

  • Corso antincendio rischio basso
  • Corso antincendio rischio medio 
  • Corso antincendio rischio alto

Il nuovo Decreto Ministeriale attuerà una modifica sulla denominazione dei corsi, classificati in livello 1, 2, 3. 

Corso antincendio rischio basso (livello 1)

Si intendono a basso rischio le attività in cui:

  • sono presenti sostanze scarsamente infiammabili;
  • le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai;
  • non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

In questa categoria rientrano anche tutte le attività che in generale non sono classificabili a medio ed elevato rischio.

Le attività dovranno fare riferimento a contenuti specifici, con un monte ore complessivo di 4 ore

Corso antincendio rischio medio (livello 2)

Si rivolge agli addetti alla prevenzione incendi nelle aziende a rischio medio (come da classificazione prevista dal DM del 10 marzo 1998), ovvero i luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze infiammabili e vi sono anche le condizioni per il potenziale sviluppo di incendi, anche se in maniera limitata. 

In particolare, il DM 10 marzo 1998 fornisce un’indicazione sulle attività che rientrano in questa categoria: 

  • luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, ad esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  • cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Le attività che fanno parte di questa classe di rischio dovranno fare riferimento a contenuti specifici, con un monte ore complessivo di 8 ore.

Corso antincendio rischio alto (livello 3)

La terza tipologia di corso riguarda le attività caratterizzate da notevoli possibilità di sviluppo di incendi e in cui sussistono forti possibilità di propagazione delle fiamme, a causa della presenza di sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o d’esercizio. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo il DM 10 marzo 1998 riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

  • industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988 e s.m.i;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 m²;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² ;
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
  • alberghi con più di 200 posti letto;
  • ospedali, case di cura e di ricovero per anziani;
  • scuole, di ogni ordine e grado, con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con più di 1.000 dipendenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili, dove si impiegano esplosivi.

La durata del corso, in questo caso, è di 16 ore

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Novità sull’obbligo di aggiornamento del corso antincendio

L’art. 37 del D.Lgs.81/08 dispone che gli addetti alla lotta antincendio devono ricevere una formazione periodica, ma non stabilisce il termine entro il quale effettuare l’aggiornamento di ciascun corso. Tuttavia, una circolare dei Vigili del Fuoco del 23/02/2011, afferma che la prassi sia quella di effettuare l’aggiornamento con cadenza triennale. 

Il nuovo Decreto Ministeriale del 2021, disciplina per la prima volta la periodicità del corso di aggiornamento, stabilendo una durata di 5 anni di validità del corso e una durata diversa di aggiornamento per ciascun corso:

  • corso rischio basso – livello 1: è previsto un aggiornamento di 2 ore di pratica;
  • corso rischio medio – livello 2: è previsto un modulo di 5 ore (2 ore di teoria, 3 ore di pratica);
  • corso rischio alto – livello 3: è previsto un modulo di 8 ore (5 di teoria, 3 di pratica).

E cosa succede ai corsi svolti con le vecchie modalità?

Il Decreto precisa che i corsi, già programmati con il contenuto dell’allegato XI del DM 10 marzo 1998, svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 4 aprile 2023, sono ritenuti validi. 

Inoltre, gli addetti formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione. Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il corso è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno a partire dal 4 aprile 2023. 

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