Il corso di primo soccorso rappresenta uno strumento fondamentale nel contesto aziendale, non solo per adempiere agli obblighi legislativi (sono previste sanzioni in caso di inadempienza), ma anche per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei propri lavoratori. L’addetto al primo soccorso o al primo intervento è una figura che può fare la differenza in caso di necessità: agire tempestivamente e in modo corretto in situazioni di pericolo è essenziale evitando così di effettuare interventi che potrebbero peggiorare la situazione.

È importante distinguere il primo soccorso dal pronto soccorso: quest’ultimo è effettuato dal personale medico qualificato, mentre il primo soccorso consiste nell’intervento da attuare durante l’attesa del personale medico. 

Vediamo più nel dettaglio come si diventa addetto al primo intervento e in cosa consistono gli obblighi di legge.

primo soccorso

Normativa vigente 

La normativa di riferimento è il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). L’art. 45 prevede che sia il datore di lavoro a dover prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni della propria azienda o unità produttiva, dopo essersi confrontato con il medico competente (se presente). Egli si deve occupare anche di stabilire i rapporti con i servizi esterni, ad esempio per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

La legge sancisce l’obbligatorietà per ogni azienda, con almeno 1 dipendente, di nominare un addetto al primo soccorso, ma non stabilisce un numero minimo obbligatorio. La normativa lascia intendere che il numero di addetti al primo soccorso deve essere proporzionato alle caratteristiche dell’unità produttiva, al livello di rischio, al numero dei lavoratori. Se viene nominato un solo addetto, sarà necessario nominare anche un suo sostituto, in caso di assenza dell’addetto principale.

La nomina, secondo l’art. 18 del Testo Unico sulla Sicurezza, avviene da parte del datore di lavoro e la legge prevede che il lavoratore designato non può rifiutare la nomina, se non dimostrando motivazioni valide e documentate.

Cosa fa l’addetto al primo soccorso?

Quali sono i compiti e le responsabilità dell’adetto al primo soccorso?

Questa figura svolge delle funzioni che sono fondamentali nel caso in cui si verifichi un’emergenza: deve essere in grado di riconoscere un’emergenza sanitaria, insieme ai rischi che ne scaturiscono, prevenendo poi eventuali pericoli. Deve saper riconoscere i probabili post-trauma, accertandosi delle condizioni psico-fisiche del lavoratore che ha subito l’infortunio. L’addetto deve saper effettuare gli interventi di primo soccorso. Inoltre, deve conoscere le patologie, i rischi correlati all’attività svolta e le modalità di allerta del sistema di soccorso. 

Inoltre, è una precisa responsabilità dell’addetto di primo soccorso, dopo aver allertato i soccorsi, dirigersi sul luogo dell’infortunio in modo tempestivo e recuperare la cassetta del pronto soccorso: è assolutamente vietato tergiversare nelle mansioni lavorative oppure rimandare l’intervento, in quanto deve rendersi immediatamente disponibile. Da un punto di vista legislativo, invece, è necessario evidenziare il fatto che sull’addetto al primo soccorso aziendale non gravano responsabilità maggiori rispetto a qualsiasi altro cittadino: non ha responsabilità penale nello svolgere le proprie funzioni, ad eccezione dei casi di omissione di soccorso o abuso di professione, in quanto tutelato dallo stato di necessità (artt. 54593 c.p.).

Corsi di formazione

Per l’abilitazione al ruolo di addetto al pronto soccorso è necessario frequentare un corso di formazione primo soccorso. Il decreto 15 luglio 2003, n. 388, stabilisce che “devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso“.
Il corso di primo soccorso può essere effettuato dal personale medico in collaborazione con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e con l’ausilio, in relazione alla parte pratica, anche di personale infermieristico specializzato.

Per quanto riguarda i contenuti minimi del corso di primo soccorso, essi sono stabiliti dagli Allegati 3 e 4 del DM salute 388/2003 e differiscono in base all’appartenenza dell’azienda ai gruppi A, B o C, ai sensi dell’articolo 1 del DM 388/2003. Infatti, i corsi sono strutturati in modo diverso a seconda del gruppo di riferimento, il quale viene stabilito in base all’attività svolta, al numero di lavoratori e ai fattori di rischio. 

Vediamo insieme gli elementi distintivi di ciascun gruppo:

Gruppo A

Rientrano nel gruppo A, secondo il D.M. 15/07/2003 n.388,: 

  1. Aziende o unità produttive ad alto rischio quali: attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/96, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. Aziende o unità produttive con oltre 5 (cinque) lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (quattro).
  3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura

Per svolgere il ruolo di addetti al primo soccorso, i lavoratori che rientrano in questo gruppo devono seguire un corso della durata di 16 ore

Gruppo B

Questa categoria comprende le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. La durata del corso è di 12 ore.

Gruppo C

L’ultimo gruppo riguarda aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. La durata del corso è di 12 ore.

La normativa prevede che il corso può essere svolto esclusivamente in presenza. Al termine del corso, e al superamento dell’esame finale, viene rilasciato l’attestato di frequenza che ha validità 3 anni. Al termine dei quali è necessario seguire un corso di aggiornamento per rinnovare la sua validità.

Corso di aggiornamento primo soccorso

L’aggiornamento del corso di primo intervento ha una periodicità triennale. Come per il corso di formazione, anche il corso di aggiornamento ha una durata diversa a seconda del gruppo di appartenza:

  • 4 ore per le aziende appartenenti ai Gruppi B e C;
  • 6 ore per le aziende appartenenti al Gruppo A.

Se l’addetto non completa l’aggiornamento entro il termine dei tre anni, non ha l’obbligo di ripetere interamente il corso di prima formazione, ma è prevista la sospensione dalle sue funzioni fino al completamento del corso di aggiornamento. 

Sanzioni

Il datore di lavoro può incorrere in sanzioni nel caso in cui non designi e non provveda alla formazione dell’addetto al primo soccorso, sia nel caso in cui non si occupi dell’aggiornamento della formazione.

Vediamo nel dettaglio i casi che portano alla sanzione:

  • Nel caso di mancata formazione, il datore di lavoro rischia una sanzione penale con un arresto da 2 a 4 mesi oppure con una sanzione pecuniaria che varia dai 1.474 euro e fino ai 6.388 euro circa.
  • Invece, il mancato aggiornamento della formazione dei lavoratori designati come addetti al primo soccorso comporta al datore di lavoro la stessa sanzione penale (arresto da 2 a 4 mesi) o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. La sanzione raddoppia se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori e triplica se si riferisce a più di dieci lavoratori.

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